(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 3 luglio 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia); Visto l'accordo tra il Govemo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali del 25 ottobre 2012 (Linee di indirizzo per l'affidamento familiare); Visto l'accordo tra il Govemo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali del 14 dicembre 2017, (Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per i diritti di cittadinanza sociale); Considerato quanto segue: 1. Dopo un periodo di tempo dalla sua entrata in vigore, ê nata la necessita di modificare la legge regionale n. 41/2005, alla luce di nuovi bisogni emergenti; 2. E' necessario abrogare l'art. 16 della legge regionale n. 41/2005, recuperando, nell'art. 15, relativo alle famiglie, il riferimento alle associazioni di famiglie: il sistema integrato, attraverso le politiche, gli interventi e i servizi erogati a favore delle famiglie, di cui all'art. 52, riconosce ii ruolo delle famiglie, anche costituite in associazioni, nell'attivita' di promozione e di diffusione della cultura dell'accoglienza e della solidarieta'; 3. E' stato valutato di inserire nell'art. 21 della regionale n. 41/2005, tra le tipologie di strutture soggette ad autorizzazione al funzionamento, una nuova tipologia denominata «struttura multiutenza», sperimentata ormai da molti anni; 4. La sperimentazione ha fornito, nel complesso, elementi di positivita' che ii territorio ha apprezzato in quanto, attraverso questa tipologia, si forniscono risposte mirate a bisogni complessi, quali quelli di persone in situazione di marginalita' e a rischio di esclusione sociale e, in definitiva, si rafforza il sistema dell'accoglienza residenziale con l'introduzione di un tipo di struttura che, per caratteristiche tecniche ed organizzative, risulta maggiormente improntata alla dimensione di accoglienza e di vita familiare; 5. Si tratta di una struttura che puo' accogliere soggetti, adulti e minori, privi temporaneamente, o permanentemente, del necessario supporto familiare, che presenta le caratteristiche strutturali degli alloggi destinati a civile abitazione, caratterizzata dalla presenza di due o piu' persone adulte che convivono in modo stabile; Approva la presente legge: Art. 1 Le famiglie. Modifiche dell'articolo 15 della legge regionale n. 41/2005 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per i diritti di cittadinanza sociale), e' inserita la seguente: «c-bis) riconosce il ruolo delle famiglie, anche costituite in associazioni, nell'attivita' di promozione e di diffusione della cultura dell'accoglienza e della solidarieta'».