(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61  del
                           3 luglio 2020) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
 la seguente legge: 
(Omissis); 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione;  
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto  del  minore  ad  una
famiglia); 
  Visto l'accordo tra il Govemo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano e le Autonomie locali del 25 ottobre 2012 (Linee  di
indirizzo per l'affidamento familiare); 
  Visto l'accordo tra il Govemo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano e gli enti locali del 14 dicembre  2017,  (Linee  di
indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per i diritti di cittadinanza sociale); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Dopo un periodo di tempo dalla sua entrata in vigore,  ê  nata
la necessita di modificare la legge regionale n. 41/2005,  alla  luce
di nuovi bisogni emergenti; 
    2. E' necessario abrogare l'art.  16  della  legge  regionale  n.
41/2005,  recuperando,  nell'art.  15,  relativo  alle  famiglie,  il
riferimento alle associazioni  di  famiglie:  il  sistema  integrato,
attraverso le politiche, gli interventi e i servizi erogati a  favore
delle  famiglie,  di  cui  all'art.  52,  riconosce  ii  ruolo  delle
famiglie,  anche  costituite  in  associazioni,   nell'attivita'   di
promozione e di diffusione della  cultura  dell'accoglienza  e  della
solidarieta'; 
  3. E' stato valutato di inserire nell'art. 21  della  regionale  n.
41/2005, tra le tipologie di strutture soggette ad autorizzazione  al
funzionamento,   una   nuova    tipologia    denominata    «struttura
multiutenza», sperimentata ormai da molti anni; 
  4. La  sperimentazione  ha  fornito,  nel  complesso,  elementi  di
positivita' che ii territorio ha  apprezzato  in  quanto,  attraverso
questa tipologia, si forniscono risposte mirate a bisogni  complessi,
quali quelli di persone in situazione di marginalita' e a rischio  di
esclusione  sociale  e,  in  definitiva,  si  rafforza   il   sistema
dell'accoglienza  residenziale  con  l'introduzione  di  un  tipo  di
struttura che, per caratteristiche tecniche ed organizzative, risulta
maggiormente improntata alla dimensione  di  accoglienza  e  di  vita
familiare; 
  5. Si tratta di una struttura che puo' accogliere soggetti,  adulti
e minori, privi temporaneamente, o  permanentemente,  del  necessario
supporto familiare, che presenta le caratteristiche strutturali degli
alloggi destinati a civile abitazione, caratterizzata dalla  presenza
di due o piu' persone adulte che convivono in modo stabile; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Le famiglie. Modifiche dell'articolo  15  della  legge  regionale  n.
                               41/2005 
 
  1. Dopo la  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  15  della  legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi  e
servizi per i  diritti  di  cittadinanza  sociale),  e'  inserita  la
seguente: 
    «c-bis) riconosce il ruolo delle famiglie,  anche  costituite  in
associazioni, nell'attivita' di  promozione  e  di  diffusione  della
cultura dell'accoglienza e della solidarieta'».